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Definizioni e informazioni

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

È ormai riconosciuto da gran parte della letteratura che nelle motivazioni centrali (ratio legis) della Legge Quadro per il settore dell'Urbanistica emanata nel 1942, il legislatore aveva impostato la questione della pianificazione territoriale di livello comunale immaginandone lo svolgimento su un doppio binario di inquadramento generale e di sviluppo nel particolare.

Purtroppo, le interpretazioni applicative offerte da una prassi urbanistica ormai pluridecennale hanno di fatto svuotato i Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.) della loro valenza di strumenti "generali", qualificandoli gradualmente come riferimento-cardine (e pressoché unico) per il governo del territorio, forzandoli ad arrivare a prevedere al loro interno discipline di dettaglio.

Il P.R.G.C. è così divenuto uno strumento di "efficacia diretta" sui suoli e sul patrimonio edilizio, caratterizzandosi come rigido e prescrittivo nel suo apparato normativo oltre che vincolante nei confronti dei Piani Attuativi e di Settore che avrebbero dovuto occuparsi proprio del dettagliamento della pianificazione.

In un simile contesto, la L.R. n° 5/95 della Toscana si è riproposta di riportare la pianificazione urbanistica comunale alla sua logica originaria, introducendo una decisa articolazione del P.R.G. in due distinte componenti:

  1. una di carattere strategico con funzioni di tutela e di indirizzo (il Piano Strutturale o P.S.)
  2. l'altra a valenza operativa e gestionale (il Regolamento Urbanistico o R.U.)

Accanto ai due strumenti citati, obbligatori per legge, la norma regionale mette a disposizione dei Comuni uno strumento facoltativo di programmazione attuativa (il Programma Integrato di Intervento o P.I.I.) finalizzato a disciplinare la realizzazione di ambiti territoriali particolarmente complessi ed articolati individuati dal Piano Strutturale.
La scissione del P.R.G. comunale in due strumenti separati e complementari (P.S. e R.U.), delineata dal nuovo modello di pianificazione ha puntato a passare da un principio di semplice "conformità urbanistica" (dove le trasformazioni debbono obbedire nel tempo ad un piano rigido e virtualmente "immodificabile") ad un criterio più flessibile e dinamico di "sviluppo coerente" dove le trasformazioni dovranno essere in linea con gli indirizzi strategici tracciati da uno strumento di tipo "strutturale", che non sempre risultano direttamente prescrittivi ma possiedono un forte ruolo di guida per la salvaguardia e la programmazione del territorio.
Inoltre, la L.R. 5/1995 si è proposta di riequilibrare e snellire il processo di pianificazione. Il ruolo degli Enti sovraordinati (Regione e Provincia) viene, infatti, circoscritto ad ambiti e temi di loro specifica competenza, e la tradizionale attività di controllo e di "validazione" della strumentazione comunale (che finora copriva spesso anche i risvolti più dettagliati) viene sostituita da un utile apporto di compartecipazione e collaborazione nelle scelte strategiche di pianificazione, che si esplica in maniera costante fin dalla fase di formazione del Piano Strutturale.

Nel nuovo modello il Comune - una volta approvato il Piano Strutturale - può muoversi in coerenza con uno schema strategico definito e già condiviso da Regione e Provincia, acquistando così piena autonomia nelle scelte di pianificazione "operativa".
Approva - infatti - "in proprio" il Regolamento Urbanistico nonché - successivamente - tutte le eventuali varianti urbanistiche che non si pongano in contrasto con il Piano Strutturale. L'articolazione del P.R.G. comunale in due separati strumenti, anche grazie allo snellimento degli iter procedurali operato dalla L.R. n° 5/95 per gli atti urbanistici di esclusiva competenza comunale, consente dunque una gestione del territorio assai più agile e flessibile rispetto ai P.R.G. di vecchia generazione.