Nuovo testo, aggiornato con le modifiche apportate dal Consiglio Comunale il 17/03/2009.
1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in tre parti:
2. La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale;
3. La seconda parte individua:
4. La terza parte individua:
1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni', si applica all'intero territorio del Comune e detta norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi.
1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati:
1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
Tra questi si distinguono:
1. Si definisce 'cartello' un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.
2. I cartelli si distinguono dai supporti per manifesti di cui alla parte III nonché dalle insegne d'esercizio di cui al successivo articolo. I cartelli non possono essere posizionati sugli edifici, e non possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La superficie di ogni singolo cartello installato non potrà superare i 4 mq. nella Zona III e i 6 mq. nelle Zone II, IV e VI.
4. Se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m. la superficie potrà essere aumentata fino a 6 mq. nelle Zone III e IV e 8,5 mq. nelle Zone II e VI.
5. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano, a distanza dalla carreggiata inferiore a metri 0,50 nelle Zone II, III e VI e a metri 3,00 nelle zone IV e V, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m. è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
6. Per cartelli comunque disposti, sono da rispettare le distanze indicate dall art. 51 comma 4 punti a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per le Zone II, III e VI e quelle indicate dal art. 51 comma 2 nella Zona IV.
7. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
8. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
9. È comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42.
1. Si definisce "insegna d'esercizio" un manufatto contenente la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, completata eventualmente dall'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura.
2. Le insegne di esercizio possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta. A seconda delle loro caratteristiche e collocazioni si suddividono in:
3. Le insegne a bandiera sono consentite, anche in deroga alle disposizioni del piano del colore, per i soli esercizi di generi di monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie; la forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere inscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm.
4. L'insegna d'esercizio può essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nonché sulla parete esterna della attività cui si riferisce utilizzando gli appositi spazi previsti, o, in assenza, in prossimità all'architrave dell'ingresso e/o della vetrina ai piani terra.
5. Non sono consentite insegne d'esercizio posizionate al piano primo e superiori o sopra la copertura. In caso di attività che si svolgano al piano primo e superiori, ferme restando le limitazioni previste per il centro storico, potrà essere installata una targa esterna in prossimità dell'ingresso di detta attività.
6. Le insegne d'esercizio, quando collocate al di fuori degli infissi o degli appositi spazi in aderenza ai fabbricati esistenti non potranno avere superficie superiore a 0,7 mq. Nelle aree comprese nella Zona VI il limite di superficie massima è innalzato a 6 mq.
7. Per ogni stazione di rifornimento, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
1. Si definisce 'preinsegna' la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
2. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
3. La preinsegna può essere collocata all'interno di spazi privati nonche' all'interno della Zona VI. Se collocata sulla pubblica via non è normata dal presente piano ma esclusivamente dal codice della strada.
4. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
5. Per le preinsegne comunque disposte, sono da rispettare le distanze indicate dall' art. 51 comma 4 punti a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) per le Zone II, III e VI e quelle indicate dal art. 51 comma 2 nelle Zona IV e V.
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
7. Le preinsegne non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
8. È comunque sempre vietato il posizionamento delle preinsegne nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 N.495) e nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42.
1. Si definiscono 'striscioni, locandina e stendardo' gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa
2. Possono essere luminosi solo per luce indiretta. In particolare gli striscioni da situare esclusivamente su vie o piazze, ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, devono essere sostenuti unicamente da funi opportunamente dimensionate e agganciate a supporti esistenti preventivamente individuati o progettati. È comunque vietato il loro ancoraggio sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.
3. Gli stendardi o "gonfaloni" possono essere ancorati esclusivamente sui pali preventivamente individuati e contrassegnati.
4. Per gli striscioni e gli stendardi, le distanze minime dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari devono essere pari a 12,5 m. nella Zona II, III e VI e pari a m. 50 nelle Zone IV e V.
5. Le locandine possono essere esposte esclusivamente all'interno delle vetrine o nei locali aperti al pubblico.
1. Si definisce 'segno orizzontale reclamistico' la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
1. Si definiscono 'impianti pubblicitari di servizio' i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, etc.) recante uno spazio pubblicitario. Possono essere luminosi sia per luce propria che indiretta ed avere superficie inferiore ai 3 mq.
2. Per questa tipologia di impianti non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51, commi 2 e 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada purchè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui al art. 23, comma 6 del Codice della Strada.
3. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.
4. Gli impianti di cui al comma precedente possono essere realizzati con mezzi pittorici o con tabelle a messaggio variabile, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale saranno indicate la quantità e le finalità della devoluzione economica, gli obblighi e la durata dell'esposizione.
5. Detti impianti sono da considerare assimilati a messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore alla durata dei lavori o del permesso di occupazione del suolo.
6. Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere.
7. Per tabelle a messaggio variabile si intendono quelli elementi monofacciali, con schermo luminoso ad altissima risoluzione atti a trasmettere immagini in rotazione continua, con una superficie non superiore a 12 mq. (3 x 4 metri) vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari.
8. La superficie dei mezzi pittorici non potrà essere superiore al 30% (trenta percento) della superficie delle impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere cui saranno vincolate; le immagini potranno variare con cadenza mensile.
9. Il palinsesto del messaggio variabile, per le tre aree in cui lo stesso sarà diviso, dovrà rispettare il seguente timing:
10. Le autorizzazioni per tali impianti sono rilasciate dall'Ufficio competente previo parere unanime da rendere entro 45 giorni da una apposita commissione composta dal Dirigente della Direzione Gestione del Territorio, dal Soprintendente per i Beni Architettonici e del Paesaggio, o loro delegati, e dal proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio o loro delegati, e dopo l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 1 nonché il deposito di idonee garanzie.
11. Le devoluzioni economiche relative ad edifici di proprietà comunale aggiuntive rispetto agli introiti della pubblicità di impianti temporanei, dovranno essere introitate in apposito capitolo di entrata per essere utilizzate esclusivamente per interventi di restauro del patrimonio storico -artistico della città.
12. Rientrano in tale tipologia anche manufatti speciali appositamente progettati, installati da soggetti pubblici per la promozione di eventi o manifestazioni culturali la cui permanenza è consentita per la durata dell'evento o manifestazione a cui si riferiscono oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive.
13. Ai fini dell'imposta comunale gli impianti pubblicitari di servizio rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria".
1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti articoli.
2. Rientrano nella presente categoria, a titolo esemplificativo:
3. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
4. Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
5. Per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.
1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
1. Il piano, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in sei zone, così come rappresentate nella Tav.1.
Le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari sono:
2. Per ciascuna zona il piano determina
3. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme indicate al Capo I 'Pubblicità sulle strade e sui veicoli' del 'regolamento di attuazione del Codice della strada', Dpr 16/12/92 n.495 (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58) e successive modifiche ed integrazioni.
1. La zona I - centro antico è considerata zona di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.
2. Nella zona I - centro antico sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
3. Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari con l'esclusione dei manufatti speciali di cui all'art. 10.
1. Le zone II - centro abitato non vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quella sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui alla Parte IIIº del D.Lgs.n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella zona II - centro abitato non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo II delle presenti norme
1. Le zone III - centro abitato vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art. 4 del "Codice della Strada" D.lgs n.285 del 30-04-1992, diversa da quella definita al precedente art.15 e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs nº42/2004 e succ. modificazioni ed integrazioni.
2. Nella zona III - centro abitato vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
3. Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari.
1. Le zone IV- territorio extraurbano non vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. nº42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono invece individuate come Zona V - territorio extraurbano vincolato e disciplinate dal successivo art.18.
2. Nelle zone IV - territorio extraurbano non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo II delle presenti norme.
1. Le zone V- territorio extraurbano vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al precedente art.17 e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs nº42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella zona V - territorio extraurbano vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
3. Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari
1. Le zone VI - zone industriali, artigiane e commerciali- corrispondono alle parti del territorio comunale individuate nella tavola 1.
2. Nelle zone VI - sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
3. Sono vietati tutti gli atri mezzi pubblicitari.
La preesistenza di mezzi pubblicitari non conformi alle presenti norme non comporta diritti acquisiti al momento della loro sostituzione o modifica. Qualora si intenda sostituire o modificare mezzi pubblicitari esistenti questi si dovranno conformare alle norme del presente Piano.
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti così come definiti agli articoli successivi, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura stabilita al successivo art.27, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Nel presente piano i supporti per manifesti sono classificati in:
Si definisce 'cartello porta manifesto' un manufatto bidimensionale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla affissione di manifesti, supportato da una idonea struttura di sostegno, generalmente in materiale metallico.
Si definisce 'tabellone murale' un manufatto bidimensionale costituito generalmente da un pannello metallico con struttura in profili metallici, fissato direttamente su di una superficie muraria.
1. Per 'abaco degli impianti per le pubbliche affissioni' si intende l'insieme delle indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche degli impianti, le dimensioni di riferimento, le caratteristiche generali dei materiali, delle superfici e delle finiture cui riferirsi nella progettazione degli stessi.
2. Gli abachi sono parte integrante delle presenti norme tecniche del piano.
1. Nella messa in opera dei supporti per le pubbliche affissioni, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
1.1 è consentita l'installazione di supporti per le pubbliche affissioni esclusivamente nei luoghi specificatamente indicati dal presente piano e riportati nella tav.1 in scala 1:25000
1.2 è vietata l'affissione di manifesti direttamente sulle superfici murarie degli edifici e dei muri di contenimento e/o di recinzione.Solo in casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l'affissione fuori dei quadri previsti dal presente piano, previo pagamento anticipato delle spese di affissione;
1.3 lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti indicati al Titolo IV delle presenti norme.
1.4 tutti i mezzi pubblicitari dovranno riportare su apposita targhetta il numero dell'impianto, la natura dell'affissione di cui al successivo art.27 e la dicitura: 'Comune di Siena Servizio Pubbliche Affissioni'.
1.5 tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
1.6 le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
2. le dimensioni indicate nell'elenco degli impianti di cui all'art.35 sono vincolanti.
1.La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:
2. 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale
3. 3,80% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura commerciale ed effettuata dal servizio comunale;
4. L'Amministrazione Comunale, previa Delibera della Giunta Comunale, potrà riservare una superficie da destinare ad affissioni di natura commerciale da da effettuarsi direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, in misura non superiore al 5% della quota complessiva degli impianti. Tali superfici sono da scomputarsi, dalla quota stabilita al precedente punto3.
5. La ripartizione degli spazi di cui ai commi precedenti potrà essere rideterminata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale
6. La nuova delibera comporterà l'aggiornamento delle 'norme tecniche' del presente piano e la stesura di un provvedimento che illustri le effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibro delle superfici stabilite dalle presenti norme
1. Secondo quanto stabilito dall.art. 4 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Siena è suddiviso in due categorie:
La parte di territorio comunale sottoposta all'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni nella zona a categoria speciale è individuata da tutti i numeri civici collegati all'Elenco delle strade in Categoria Speciale allegato al presente Piano.
2.Nell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, tutte le strade comprese nell'elenco di cui al comma 1, sono ricompresse nella categoria normale.
3. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, nella categoria speciale potranno essere applicate maggiorazioni fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
4. La superficie complessiva delle zone comprese nella categoria speciale è pari a 3.885.405 (calcolata applicando un buffer di ml.50,00 per lato a tutte le strade inserite in categoria speciale).
5. Tale quantità risulta inferiore al 35% di quella del centro abitato (19.197.164mq*35%=6.719.007mq> 3.885.405mq)
6. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni previste dal piano in categoria speciale risulta inferiore al 50% di quella complessiva, nel rispetto delle norme di cui all'art.4 comma 2 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni (5300,13*50%=2650,065> 2.482,13).
1. L'Amministrazione provvede alla organizzazione e gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina del piano assicurando la realizzazione delle previsioni del piano stesso secondo tempi e modalità predeterminati.
2. Nell'ipotesi di gestione affidata a terzi il capitolato d'oneri prevede apposite clausole volte a garantire, secondo tempi, modalità e con relative garanzie, la attuazione delle previsioni del piano in esame
1. In riferimento alle disposizioni del regolamento comunale l'allegato Elenco generale degli Impianti Pubblicitari delle Pubbliche Affissioni, parte integrante delle presenti norme, contiene per ciascun impianto confermato dal presente piano le seguenti informazioni:
1. Gli impianti di cui al precedente art. 12, comma 1 Bis, possono essere realizzati c1.200 grammion mezzi pittorici o con tabelle a messaggio variabile, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale saranno indicate la quantità e le finalità della devoluzione economica, gli obblighi e la durata dell'esposizione.
2. Detti impianti sono da considerare assimilati a messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore alla durata dei lavori o del permesso di occupazione del suolo
3. Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari di superficie superiore a 18 mq. vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere.
4. Per tabelle a messaggio variabile si intendono quelli elementi monofacciali, con schermo luminoso ad altissima risoluzione atti a trasmettere immagini in rotazione continua, con una superficie non superiore a 12 mq. (3 x 4 metri) vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari.
5. La superficie dei mezzi pittorici non potrà essere superiore al 30% (trenta percento) della superficie delle impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere cui saranno vincolate; le immagini potranno variare con cadenza mensile.
6. Il palinsesto del messaggio variabile, per le tre aree in cui lo stesso sarà diviso, dovrà rispettare il seguente timing:
7. Le autorizzazioni per la pubblicità temporanea sono rilasciate dall'Ufficio competente previo parere unanime da rendere entro 45 giorni da una apposita commissione composta dal Dirigente della Direzione Gestione del Territorio, dal Soprintendente per i Beni Architettonici e del Paesaggio, o loro delegati, e dal proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio o loro delegati, e dopo l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 1 nonché il deposito di idonee garanzie.
8. Le devoluzioni economiche relative ad edifici di proprietà comunale aggiuntive rispetto agli introiti della pubblicità di impianti temporanei, dovranno essere introitate in apposito capitolo di entrata per essere utilizzate esclusivamente per interventi di restauro del patrimonio storico-artistico della città.